Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

          a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

          b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          c) «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

          d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambèry il 20 dicembre 1994;

          g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambèry il 20 dicembre 1994;

          h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

      2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), e i) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

 

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      3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali.